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SUPERBONUS REMISSIONE IN BONIS

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SUPERBONUS REMISSIONE IN BONIS

La cosidetta REMISSIONE IN BONIS di cui all’art. 2 del DL 16/2012 risulta applicabile anche da coloro che, entro il 31 marzo 2023, non sono riusciti a trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativa ai bonus edilizi, riferita alle spese sostenute nel 2022 (o per le rate residue di spese del 2020 e del 2021). Tali soggetti avranno tempo fino al 30 novembre 2023 è quanto stabilito nella Legge n. 38 di conversione del decreto 11/2023 dall’art. 2-ter lett.c). È possibile pagando la sanzione di € 250 sia per coloro che al 31 marzo 2023 hanno un accordo di cessione con un terzo cessionario, sia per coloro che al 31 marzo 2023 non hanno un accordo di cessione (con l’avvertenza che l’opzione di cessione “senza contratto ante 31.03.2023” sarà possibile solo verso soggetti cd. “qualificati”).