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TFM AMMINISTRATORI

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TFM AMMINISTRATORI

L’accantonamento del trattamento di fine mandato, per l’attività svolta dagli amministratori a favore della società che amministrano, non è supportata da alcuna norma differentemente da ciò che è previsto per il lavoratori dipendenti. Con al sentenza 319/08/2023 la Cgt Emilia Romagna ha confermato quanto già espresso dalla Cassazione dell’ordinanza n. 24848/2020 in merito ai principi di deducibilità dell’accantonamento del TFM. La Suprema Corte infatti aveva già stabilito che le quote accantonate “possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, purché la previsione risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tale presupposto trova applicazione il principio di cassa“.

In ulteriori precedenti decisioni la Cassazione (sentenza 26431/2018, 3994/2021 e 13556/2022), per quanto riguarda l’atto di nomina e l’importo deliberato a titolo di TFM, aveva già aderito alla interpretazione più restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, precisando che la delibera di nomina deve contenere l’importo dell’indennità TFM deliberata e pertanto si ritiene necessario dare data certa alla delibera, ad esempio attraverso il suo invio tramite PEC, prima dell’accettazione della carica stessa. L’importo destinato a TFM, inoltre, deriva dall’incontro tra la volontà assembleare e l’accettazione dell’Amministratore non essendo riconducibile in alcun modo alla misura prevista dall’art.2120 del Codice Civile relativo al TFR dei lavoratori dipendenti (Cassazione 25435/2022; 28827/2021 e 24848/2020 nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito).